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Viene riproposto, con opportune modifiche, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari. L'articolo 98 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, limitatamente al 2020: le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono in pubblicità sui mezzi di informazione (sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali) possono usufruire del bonus pubblicità 2020 pari al 30% dell'intero investimento effettuato, novità rispetto agli anni passati, e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente. La domanda di accesso al beneficio si presenta il dal 1° al 30 settembre 2020, mediante comunicazione telematica all'Agenzia Entrate. La procedura richiede un secondo step: la presentazione, nel gennaio dell’anno successivo (2021) di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta. L'articolo 98 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, limitatamente al 2020: le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono in pubblicità sui mezzi di informazione (sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali) possono usufruire del bonus pubblicità 2020 pari al 30% dell'intero investimento effettuato e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente. La domanda di accesso al beneficio si presenta il 30 settembre 2020, con comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018. La procedura richiede un secondo step: la presentazione, nel gennaio dell’anno successivo (2021) di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.
E' un importante strumento di leva fiscale per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In cosa consiste? Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.